Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law and contained manifestly unfounded arguments. The lower court had legitimately extended the differentiated regime based on indicators of persistent danger and the prisoner's continued connection to a criminal organization. The court upheld this decision, ruling that the trial judge's reasoning was congruous and sufficient to justify the extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis co. 2 O.P.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a prison regime extension is inadmissible if filed for impermissible reasons or based on manifestly unfounded arguments, provided the lower court's reasoning adequately addresses the defense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUORTO SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/10/1973 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 12-Y1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da DI PUORTO Salvatore, avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis O.P. del 19 agosto 2022. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto di proroga è stato legittimamente emanato in quanto le circostanze in esso evidenziate risultano univocamente indicative della persistente pericolosità del DI PUORTO, in assenza di elementi atti a dimostrare la cessazione della sua capacità di collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI PUORTO Salvatore deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41 bis co. 2 O.P.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside