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Ordinanza — n. 16213/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16213/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFAOUI KALEF nato 11 14/02/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, appellata da RIFAOUI Kalef, dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16213/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, appellata da RIFAOUI Kalef, dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Parole chiave

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sanzione penale confisca dei proventi di reato altri reati recidiva nell'infrazione grave intralcio alla circolazione reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFAOUI KALEF nato 11 14/02/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, appellata da RIFAOUI Kalef, dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RIFAOUI Kalef deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 4 L. 110/1975 .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di argomentazioni difensive coerentemente vagliate in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos