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Ordinanza — n. 16208/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses immigration appeal for failure to prove valid reason for staying and generic sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by El Rezgui Ahmed inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The applicant challenged a fine for failing to leave Italy without justification, claiming a valid reason existed under immigration law and that generic mitigating circumstances should outweigh contested recidivism. The court rejected these claims, ruling that mere socio-economic hardship is insufficient to prove a valid reason for remaining and that the lower court's reasoning on sentencing was sufficiently specific.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998; Art. 62 bis cod. pen.: In cases of unauthorized stay, the existence of a valid reason to exclude the crime must be evaluated considering specific obstacles alleged by the individual, not mere socio-economic hardship, and sentencing arguments must be specific rather than generic to overcome contested recidivism.

Parole chiave

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immigration clandestina giustificato motivo inosservanza ordine allontanamento attenuanti generiche recidiva contestata vizio motivazione inammissibilità ricorso pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998
vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998; II.
Art. 62 bis cod. pen.
vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. in misura prevalente sulla contestata recidiva, previa disapplicazione della stessa;
art. 62 bis cod. pen
vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 44567 del 3.11.2021, rv 282216
Sez. I n. 44567 del 3.11.2021, rv 282216).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL REZGUI AHMED ( CUI 03NOOCA ) nato il 15/07/1981 avverso la sentenza del 18/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2023 il Giudice di Pace di Livorno ha dichiarato EL REZGUI Ahmed responsabile del reato a lui ascritto - di inosservanza senza giustificato motivo ad ordine di allontanamento - con condanna alla pena di C 15.000,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EL REZGUI Ahmed deducendo: I. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998; II. vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. in misura prevalente sulla contestata recidiva, previa disapplicazione della stessa;

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Quanto al primo motivo questa Corte ha più volte affermato che in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo v. Sez. I n. Sez. I n. 44567 del 3.11.2021, rv 282216). 3.2 Quanto al secondo motivo ne va rilevata la genericità, a fronte di motivazione del tutto congrua espressa in sede di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

n••••-... 2_ _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore