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Ordinanza — n. 16207/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16207/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO CIRO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1959 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz-ki IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena, ovvero il suo differimento nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 ter, L. 354/1975, introdotta da BRUNO Ciro. In motivazione, il Tribunale osserva che non ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza, visto che le valutazioni medico-legale sulla situazione clinica di BRUNO Ciro e sulle cure che essa necessita, è espressa in termini di compatibilità con la prosecuzione della carcerazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BRUNO Ciro deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato diritti del detenuto semiprigionia carcerazione preventiva eccessiva inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO CIRO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1959 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz-ki IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena, ovvero il suo differimento nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 ter, L. 354/1975, introdotta da BRUNO Ciro. In motivazione, il Tribunale osserva che non ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza, visto che le valutazioni medico-legale sulla situazione clinica di BRUNO Ciro e sulle cure che essa necessita, è espressa in termini di compatibilità con la prosecuzione della carcerazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BRUNO Ciro deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare una - non consentita in questa sede - mera rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente