Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest ungroundedness of arguments regarding continued offenses and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Papi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Papi challenged the Florence Court of Appeal's decision to unify crimes under the doctrine of continued offenses, arguing this resulted in an excessive sentence increase. The court rejected the appeal because the arguments sought a substantive re-evaluation of sentencing points, which falls outside the scope of admissible cassation remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the grounds alleged are manifestly unfounded and merely request a re-evaluation of sentencing points that requires a substantive review of the merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/03/1997 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 giugno 2023 la Corte di Appello di Firenze in accoglimento dell'istanza avanzata da PAPI Giuseppe tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza, dichiarava unificati dal vincolo della continuazione i reati di cui ai punti A) e B), rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1967,00 di multa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAPI Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen., lamentando l'eccessivo aumento di pena operato per la riconosciuta continuazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi ad ottenere una rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito.
4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.