Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to manifestly unfounded grounds and violation of law claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Susanna Radosavljevic's appeal against the revocation of her probation measure inadmissible. The appellant argued for violations of Articles 51 ter O.P. and 125 of the Code of Criminal Procedure, claiming the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the trial court had adequately evaluated the evidence regarding the appellant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 ter O.P.; Art. 125 c.p.p.: An appeal against a probation revocation is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC SUSANNA nato a VIMERCATE il 09/12/1985 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ratificato il provvedimento assunto in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza in data 28.07.2023 nei confronti di RADOSAVL1EVIC Susanna e revocava la misura dell'esecuzione presso il domicilio concessa alla condannata con ordinanza del 12.06.2023. In motivazione, il Tribunale osserva che la condotta tenuta dalla RADOSAVUEVIC appare incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RADOSAVUEVIC Susanna deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter O.P. e 125 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a contestare le valutazioni espresse dal Tribunale in modo generico, a fronte di una congrua valutazione dei materiali istruttori.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President