Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding detention regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Forastefano's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The Tribunal of Surveillance had previously upheld the Ministry of Justice's decision to extend his special detention regime based on high criminal depth and external contact capabilities. The Court rejected the appeal because the arguments were not legally permitted and were manifestly unfounded despite the Tribunal's reasoned indicators of continued danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cod. proc. pen.; Art. 41 bis O.P.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if proposed for reasons not permitted by law or if the arguments are manifestly unfounded, as the lower court has already provided congruent reasoning on the indicators of enduring danger justifying the regime extension.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORASTEFANO VINCENZO nato a CASSANO ALLO JONIO il 02/06/1973 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di FORASTEFANO Vincenzo avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di detenzione particolare di cui all'art. 41 bis O.P. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto di proroga è stato legittimamente emanato in quanto le circostanze in esso evidenziate risultano effettivamente indicative dell'elevato spessore criminale di FORASTEFANO Vincenzo e della capacità di mantenere i contatti con l'esterno.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FORASTEFANO Vincenzo deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 41 bis O.P. .
3. Con successiva memoria difensiva è stata contestata la proposta di inammissibilità con richiesta di trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside