Ordinanza — n. 16201/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ROSSOMANNO ANGELO nato a SATRIANO il 28/07/1979 trasmessa con ordinanza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO del 28/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto trasmesso a mezzo Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Ariano Irpino, in data 14 settembre 2023, ROSSOMANNO Angelo ha formulato istanza di rimessione del processo n. 2689/23 RG GIP.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto trasmesso a mezzo Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Ariano Irpino, in data 14 settembre 2023, ROSSOMANNO Angelo ha formulato istanza di rimessione del processo n. 2689/23 RG GIP.
Testo completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ROSSOMANNO ANGELO nato a SATRIANO il 28/07/1979 trasmessa con ordinanza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO del 28/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto trasmesso a mezzo Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Ariano Irpino, in data 14 settembre 2023, ROSSOMANNO Angelo ha formulato istanza di rimessione del processo n. 2689/23 RG GIP.
2. L'istanza va dichiarata inammissibile per assenza della previa notifica alle altre parti processuali (v. Sez. H n. 31553 del 26.6.2019, rv 276580, ove si è ribadito che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente