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Ordinanza — n. 16200/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unreasonableness and request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Gallinaro's appeal against the revocation of his probation measure inadmissible. The lower court revoked the alternative measure because Gallinaro's behavior, including unauthorized nighttime absences, indicated an initial failure of the rehabilitative process. The appeal was rejected as it merely sought a re-evaluation of facts already thoroughly examined by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against probation revocation are inadmissible if they constitute mere complaints on facts or requests for re-evaluation of arguments already adequately assessed by the trial judge.

Parole chiave

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probation revocation Cassation appeal inadmissibility manifest unreasonableness re-evaluation of facts revoca del permesso di dimora revoca dell'annullamento ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari
Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINARO VINCENZO nato a CASERTA il 19/08/1994 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2023 nei confronti di GALLINARO Vincenzo e pertanto revocava, a decorrere dall'inizio, la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 0.P., concessagli con ordinanza emessa in data 21.11.2022 dallo stesso Tribunale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLINARO Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (v.

Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Nel caso in esame, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che l'entità delle violazioni sia sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura, dell'assenza di rivisitazione del proprio vissuto e di riallineamento ai valori della legalità, atteso che il ricorrente si è allontanato non solo dalla propria abitazione, ma altresì dal Comune di residenza, in orario notturno, senza fornire alcuna plausibile giustificazione al riguardo.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, è volto a sollecitare una rivalutazione delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr