Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding necessity defense. The court ruled the appeal was merely a re-evaluation of a point already decided on the merits. The appellant was condemned to pay procedural costs and a fine. The court held that the lower court had already thoroughly examined the necessity defense. The appeal failed because it repeated arguments without new evidence. The decision emphasizes the finality of merit judgments. The appellant's request for a new evaluation was rejected. The court found no valid grounds for reopening the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Jonathan Pilloni inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Pilloni challenged the appellate court's decision, which had already thoroughly examined the defense of necessity, arguing that this defense should have been considered. The court ruled that the appeal was merely a re-evaluation of a point logically appreciated during the merits phase, rendering it inadmissible. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are manifestly unfounded and constitute a mere re-evaluation of a point already decided on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLONI JONATHAN MASSIMILIANO nato a PUTIGNANO il 07/11/1968 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 marzo 2023 la Corte di Appello di Bari ha riformato limitatamente alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di PILLONI Jonathan Massimiliano, con conferma nel resto. La responsabilità del Pilloni è stata affermata in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PILLONI Jonathan Massimiliano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione dello stato di necessità che, in tesi, avrebbe determinato le violazioni. 2.1 Con posteriore memoria è stata contestata la proposta di inammissibilità con richiesta di trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi alla riproposizione di un tema oggetto di accurato vaglio nella decisione impugnata. Il ricorso è, pertanto, meramente rivalutativo di un punto logicamente apprezzato in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden