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Ordinanza — n. 16198/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant sought a re-evaluation of facts regarding continuous offense, a request prohibited in legitimacy proceedings. The lower court correctly identified that the distinct criminal acts lacked a unifying criminal design beyond general deviant behavior. Consequently, the court rejected the violation claims and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the applicant requests a re-evaluation of facts or evidence, as the court of legitimacy cannot substitute its own judgment on factual indicators of a unifying criminal design.

Parole chiave

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continuous offense criminal design legitimacy proceedings factual re-evaluation inadmissible appeal unifying element deviant behavior individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOMTADZE Giorgi deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMTADZE GIORGI nato il 29/10/1983 avverso l'ordinanza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; íz--11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da LOMTADZE Giorgi (alias LOMILE Giorgi) tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, la Corte osserva che le sentenze si riferiscono a condotte non del tutto omogenee e che è affermazione del tutto apodittica sostenere che al momento della consumazione del primo reato, il prevenuto avesse già programmato, seppur in linee generali, la perpetrazione del secondo: ha ritenuto erroneo sostenere che l'elemento unificatore potesse rinvenirsi solamente in quella che altro non era che una scelta di vita improntata alla devianza, non potendosi identificare l'unicità del disegno criminoso nella generale inclinazione a commettere reati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOMTADZE Giorgi deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il