Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Diego Ostuni's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal continuity, which is prohibited in the legality phase. The appellate court had already determined that the temporal distance between crimes and lack of a unified criminal plan made continuity unlikely. The court ruled that the applicant's arguments merely requested a factual reassessment, a function reserved for the trial judge, not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81, 93 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; appeals challenging factual determinations on criminal continuity are inadmissible as they exceed the scope of the legality phase.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTUNI DIEGO nato a BRINDISI il 23/10/1974 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2023 la Corte di Appello di Lecce ha respinto l'istanza avanzata da OSTUNI Diego tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che la distanza temporale tra gli episodi criminosi oggetto delle sentenze sopra indicate e la mancanza di un disegno criminoso unitario, rendono difficilmente ipotizzabile un'anticipata programmazione unitaria dei singoli episodi nei loro elementi essenziali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OSTUNI Diego deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt.81, 93 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President