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Ordinanza — n. 16195/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise impropriety defense in first instance trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense of impropriety was not raised during the first instance proceedings. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 34 of D.Lgs. 274/2000 regarding the minor nature of the offense. The court ruled that this specific procedural objection must be introduced at the trial level and cannot be raised for the first time on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 34 D.Lgs. 274/2000; Art. 616 c.p.p.: The defense of impropriety must be raised in the first instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense of impropriety first instance proceedings procedural default minority of offense ritiro dell'istanza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 34 D.Lgs. 274/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOPARAI RANJEET nato il 02/04/1988 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 marzo 2022 il Giudice di Pace di Napoli ha affermato la responsabilità di BOPARAI Ranjeet per il reato di cui all'ad. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286/1998, per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Brescia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - BOPARAI Ranjeet deducendo violazione di legge per mancata applicazione dell'alt. 34 D.Lgs. 274/2000 in tema di tenuità del fatto;

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di motivo non consentito, atteso che la domanda di applicazione della causa di improcedibilità non è stata introdotta in sede di merito e non può, pertanto, essere dedotta in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente