Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Primavera Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request to continue criminal proceedings based on a lack of evidence linking separate acts to a common intent. The Court held that the appeal sought a re-evaluation of facts, which is not permitted in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or relies on arguments not permitted in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMAVERA ANGELO nato a MARIANO COMENSE il 06/03/1987 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2023 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da PRIMAVERA Angelo, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i diversi fatti giudicati.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PRIMAVERA Angelo deducendo: I. violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.;
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President