Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify other parties before submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giuseppe Rendina's request for remittal of the criminal process inadmissible because he failed to notify other parties prior to submission. The prosecution contested voluntary homicide, and the defense argued for a new trial under specific procedural articles. The court ruled that prior notification is an absolute condition for admissibility, citing established precedent, and ordered Rendina to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 e ss. cod. proc. pen.; The request for remittal of the criminal process is inadmissible if not previously notified to all other parties, as such notification constitutes an indispensable condition for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: RENDINA GIUSEPPE nato a TRINITAPOLI il 27/02/1977 trasmessa con ordinanza della CORTE ASSISE di FOGGIA del 29/09/2023 dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto trasmesso a mezzo Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Foggia, in data 22 settembre 2023, RENDINA Giuseppe ha formulato istanza di rimessione del processo n. 6/23 RG Assise Foggia, ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen. . Nel giudizio risulta contestato il delitto di omicidio volontario (commesso in data 11 marzo 2022) ed altro.
2. L'istanza va dichiarata inammissibile per assenza della previa notifica alle altre parti processuali (v. Sez. 11 n. 31553 del 26.6.2019, rv 276580, ove si è ribadito che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente