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Ordinanza — n. 16192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI PIETRO nato a NAPOLI il 20/01/1971 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avydo alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 aprile 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12 febbraio 2019 dal Tribunale di Torino nei confronti di TAGLIAFERRI Pietro, dichiarava di non doversi procedere in relazione al capo b) per sopravvenuto difetto di querela e confermava nel resto la sentenza appellata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

Parole chiave

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procedure di ricorso ricorso per cassazione motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI PIETRO nato a NAPOLI il 20/01/1971 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avydo alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 aprile 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12 febbraio 2019 dal Tribunale di Torino nei confronti di TAGLIAFERRI Pietro, dichiarava di non doversi procedere in relazione al capo b) per sopravvenuto difetto di querela e confermava nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TAGLIAFERRI Pietro con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside