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Ordinanza — n. 16042/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16042/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Giorgio Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si assume che la decisione ha omesso di motivare in ordine alle memorie con cui si contestava l'efficacia probatoria dei testimoni è logicamente superata dalle ragioni espresse dalla Corte di appello in ordine all'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ragione della legittimità della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi; rilevato che, infatti, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., corretta risulta la valutazione della legittimità della stessa, pur eseguita alcuni giorni dopo rispetto alla notizia di reato ricevuta in ordine al possesso di un'arma (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925 - 1); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16042/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. in ragione della legittimità della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi; rilevato che, infatti, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., corretta risulta la valutazione della legittimità della stessa, pur eseguita alcuni giorni dopo rispetto alla notizia di reato ricevuta in ordine al possesso di un'arma (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925 - 1); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi ritardo ingiustificato dell'azione penale traffico aggravato di stupefacenti violazione del principio di celerità spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Giorgio Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si assume che la decisione ha omesso di motivare in ordine alle memorie con cui si contestava l'efficacia probatoria dei testimoni è logicamente superata dalle ragioni espresse dalla Corte di appello in ordine all'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ragione della legittimità della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi; rilevato che, infatti, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., corretta risulta la valutazione della legittimità della stessa, pur eseguita alcuni giorni dopo rispetto alla notizia di reato ricevuta in ordine al possesso di un'arma (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925 - 1); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/