Cassation court dismisses appeal for generic and unfounded criticism of first-instance sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicoscia Pasquale inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding the integration of the crime under Article 337 of the Penal Code and the appropriateness of the sentence. The court rejected this claim because the first-instance judgment provided logical, coherent, and specific reasoning that the appellant failed to meaningfully challenge or correlate with his arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism of the lower court's reasoning, as the appellant must demonstrate a clear correlation between the contested decision and the grounds of appeal without falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a CROTONE il 28/07/1988 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nicogia Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto all'integrazione del reato contestato, quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal primo giudice (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il motivo con cui si assume che la decisione presenti carenze della motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso