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Ordinanza — n. 16039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic criticism and lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Verge Elena inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The court found the appellant's argument regarding the conviction under Article 385 of the Penal Code was a generic and unfounded criticism. Since the lower court had logically and coherently addressed both the crime's integration and the appropriateness of the sentence, no further review was warranted.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it consists of generic criticism rather than specific grounds, as the lower court has already provided logical and coherent reasoning on the crime's integration and the suitability of the sanction.

Parole chiave

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generic criticism inadmissible appeal Article 385 Penal Code substantive review court costs and fine tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGE ELENA nato il 19/03/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Verge Elena OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto all'integrazione del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, così come individuato dal primo giudice (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0