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Ordinanza — n. 16032/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for resisting a public official due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Karim El Houcine inadmissible. The appellant argued for procedural errors regarding the conviction for resisting a public official and the sentencing, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly applied the law and that the appeal lacked valid legal grounds, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds of law or fact; generic complaints regarding sentencing or lack of suspended sentence execution are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and the defendant has prior recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
resisting public official inadmissible appeal procedural grounds sentencing review suspended sentence denial court costs Cassazione ordinanza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 341- bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM EL HOUCINE nato il 06/09/1994 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Karim El Houcine; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso/ attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sull'assunto del necessario svolgimento della condotta in luogo pubblico ed alla presenza di più personefè manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato che quelli citati costituiscono elementi necessari per l'integrazione del delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non e punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato le ragioni che portavano a ritenere come la reiterata condotta violenta che aveva anche determinato lesioni non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il quarto ed il quinto motivo con cui si censura la mancata prevalenza tra circostante attenuanti ed aggravanti ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono manifestamente infondati oltre che generici; che la Corte di appello ha dato conto della ritenuta congruità della pena alla luce dei plurimi precedenti penali per reati posti a presidio di analogo , bene giuridico, osservando, altresì, quanto a;pena base, che la stessa è stata determinata in misura prossima al minimo, analogamente a quanto avvenuto in ordine all'operato aumento per la continuazione; rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la questione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si è valutato di escludere in ragione della negativa prognosi di reiterazione e delle pregresse tre condanne in esito alle quali era stato concesso per tre volte il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così