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Ordinanza — n. 16030/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded criticism of non-punishability cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Flavio Comeglio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the cause of non-punishability, arguing the conduct lacked sufficient offensiveness. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the territorial court had already adequately refuted the argument regarding the two instances of reporting the offense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and reproduces identical criticism already adequately refuted by the territorial court.

Parole chiave

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cause of non-punishability manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility offensiveness of conduct Cassation procedure denuncia penale azione di provocazione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMEGLIO FLAVIO nato a CASALE MONFERRATO il 19/03/1967 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Comeglio Flavio; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui, con duplice motivo, si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale/che ha apprezzato la non scarsa offensività della condotta che aveva visto il ricorrente recarsi in due occasioni ad effettuare la denuncia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2