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Ordinanza — n. 16028/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations expiring before appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the criminal offenses expired before the appellate court's judgment was issued. The appellant argued for prescription, but the court noted that the limitation period ended on April 30, 2023, while the appellate decision was rendered on April 3, 2023. Consequently, the court ruled that the defense of prescription could not be raised or considered under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The statute of limitations for criminal offenses, if expired prior to the appellate judgment, precludes its invocation on cassation appeal as the limitation period cannot be extended by the time required for drafting the appellate decision's reasoning.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription inadmissible appeal appellate judgment date Code of Criminal Procedure abbandono del procedimento ritiro dell'effetto sospensivo licenziamento in tronco

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI LAPO nato a FIRENZE il 09/02/1991 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bettini Lapo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la responsabilità in ordine ai reati di / omissione di soccorso e simulazione di reato sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato quali fossero le ragioni della consapevole agevolazione nella condotta del concorrente, enunciando, altresì, gli elementi che portavano a ritenere come il Bettini avesse partecipato, oltre a concorrere, nella verbalizzazione della falsa denuncia tanto da aver descritto - con versione sovrapponibile - le fasi della falsa rapina dell'auto; rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione dei reati, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), essendo inconferente, a tali fini, il tempo necessario per redigere la motivazione; ritenuto che, pertanto, sulla base della data di commissione dei reati, gli stessi si sarebbero prescritti in data 30 aprile 2023 (sette anni e sei mesi dopo il 31 ottobre 2015) e che la sentenza è stata emessa il 3 aprile 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis