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Ordinanza — n. 16026/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16026/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRITI MOUHSSIN nato il 22/03/1994 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hamriti Mouhssin; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute nozione di stato di invalidità ricorso per cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRITI MOUHSSIN nato il 22/03/1994 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hamriti Mouhssin; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.