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Ordinanza — n. 16025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing imbalance, upholding lower court's discretion on generic mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Balsamo Agostino inadmissible, rejecting his claims regarding sentencing imbalances and legal violations. The appellant argued that the seven-month sentence under Article 337 of the Penal Code failed to properly balance generic mitigating circumstances with aggravating factors under Article 339. The court ruled that the lower court's assessment of the defendant's overall conduct and the application of sentencing criteria fell within the trial judge's discretionary authority, requiring only a reference to the relevant legal standards rather than a detailed explanation unless the sentence vastly exceeded the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 1, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The trial judge's discretion in sentencing allows for a summary expression of criteria application and reference to crime gravity, without requiring a specific detailed reasoning unless the imposed penalty significantly exceeds the average statutory measure.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances aggravating factors penal code balance inadmissible appeal judicial motivation statutory range adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 1, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
art. 337 cod. pen
è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la complessiva condotta, ritenendo la pena di sette mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO AGOSTINO nato a VIAREGGIO il 07/09/1987 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Balsamo Agostino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravante ex art. 339, primo comma, cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la complessiva condotta, ritenendo la pena di sette mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in concreto irrogata congrua rispetto alla gravità dei fatti; ritenuto che, infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis