Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity, citing lack of specific argumentation linking facts to legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged the first-instance court's refusal of a mitigating circumstance and sentencing increases, but failed to provide specific reasoning connecting these claims to the facts of the case. The court ruled that without a clear correlation between the contested decision and the arguments made, the appeal violates procedural requirements for specificity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility of appeal lack of specificity mitigating circumstance sentencing increase adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIO CHRISTIAN nato a ACERRA il 24/12/1996 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mio Christian; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato come il ricorrente non avesse offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine agli aumenti di Pena (è generico non prendendo in esame la riduzione di pena operata dalla Corte territoriale, evenienza che dà conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo alla luce della non illogica motivazione della Corte di appellorche ha fondato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena sulla ponderata prognosi infausta di reiterazione (pag. 9); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso