Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNIS SERGIO nato a TORINO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magnis Sergio; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che si assume abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo( è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza formulata in sede di gravame, sede in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del necessario elemento soggettivo - negato nei motivi di gravame -, da un canto, rilevando l'irrilevanza delle ragioni alla base del gesto, dall'altro, apprezzando la connotazione violenta della opposizione finalizzata alla opposizione avverso il compimento dell'atto di ufficio poste in essere volontariamente (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
maggiorazione dissuasiva rifiuto del servizio militare ricusazione del pubblico ministero minaccia contro le autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità persecuzione individuale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNIS SERGIO nato a TORINO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magnis Sergio; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che si assume abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo( è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza formulata in sede di gravame, sede in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del necessario elemento soggettivo - negato nei motivi di gravame -, da un canto, rilevando l'irrilevanza delle ragioni alla base del gesto, dall'altro, apprezzando la connotazione violenta della opposizione finalizzata alla opposizione avverso il compimento dell'atto di ufficio poste in essere volontariamente (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/