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Ordinanza — n. 16009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI RAFAEL nato a ALBA il 11/01/1998 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lamberti Rafael; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo/con cui si assume che la dichiarazione resa dal ricorrente secondo cui il fratello, sottoposto agli arresti domiciliari, fosse presente in casa al momento del controllo al operato dai militari, sono declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello che ha con completezza apprezzato le / risultanze probatorie da cui emergeva la smentita dell'ipotesi sostenuta nel corso dell'esame testimoniale (pag. 6), tenuto conto della non plausibile ipotesi a mente della quale il fratello detenuto, immerso nel sonno tanto da avergli impedito di sentire il suono del campanello, sentito dai militari anche dall'esterno, avesse poi, a richiesta del germano, autorizzato il medesimo a prendere le chiavi dell'autovettura con cui si allontanava dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6), tenuto conto della non plausibile ipotesi a mente della quale il fratello detenuto, immerso nel sonno tanto da avergli impedito di sentire il suono del campanello, sentito dai militari anche dall'esterno, avesse poi, a richiesta del germano, autorizzato il medesimo a prendere le chiavi dell'autovettura con cui si allontanava dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposizione inattendibile inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan assenza ingiustificata dubbio ragionevole rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI RAFAEL nato a ALBA il 11/01/1998 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lamberti Rafael; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo/con cui si assume che la dichiarazione resa dal ricorrente secondo cui il fratello, sottoposto agli arresti domiciliari, fosse presente in casa al momento del controllo al operato dai militari, sono declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello che ha con completezza apprezzato le / risultanze probatorie da cui emergeva la smentita dell'ipotesi sostenuta nel corso dell'esame testimoniale (pag. 6), tenuto conto della non plausibile ipotesi a mente della quale il fratello detenuto, immerso nel sonno tanto da avergli impedito di sentire il suono del campanello, sentito dai militari anche dall'esterno, avesse poi, a richiesta del germano, autorizzato il medesimo a prendere le chiavi dell'autovettura con cui si allontanava dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2