Ordinanza — n. 16008/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLGARE PAOLO nato a NAPOLI il 28/04/1969 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Volgare Paolo; OSSERVA Rilevato che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto / attendibile la versione della persona offesa accusata falsamente di furto/ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto delle puntuali e precise dichiarazioni e confrontate le stesse con le altre risultanze probatorie, dato conto, con motivazione completa e priva di lacune, delle ragioni della loro genuinità là dove evidenziavano che la somma di denaro fosse stata sottratta alla donna e che l'affermazione del ricorrente di essere il titolare della stessa si rivelava falsa (pag. 11 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16008/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 11 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLGARE PAOLO nato a NAPOLI il 28/04/1969 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Volgare Paolo; OSSERVA Rilevato che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto / attendibile la versione della persona offesa accusata falsamente di furto/ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto delle puntuali e precise dichiarazioni e confrontate le stesse con le altre risultanze probatorie, dato conto, con motivazione completa e priva di lacune, delle ragioni della loro genuinità là dove evidenziavano che la somma di denaro fosse stata sottratta alla donna e che l'affermazione del ricorrente di essere il titolare della stessa si rivelava falsa (pag. 11 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0