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Ordinanza — n. 16006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMADOU ROSE nato il 27/12/2000 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Mamadou Rose; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure in merito alla mancata concessione delle I attenuanti generiche e, in generale, alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, per entrambi gli aspetti, la particolare gravità dei fatti e la consistenza delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali, l'assenza di elementi positivi e di resipiscenza, i plurimi precedenti penali in uno alla valorizzata capacità a delinquere (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione al piede motivi di cassazione caso di rigore peggioramento notevole della salute legittimazione a ricorrere lesioni conseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMADOU ROSE nato il 27/12/2000 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Mamadou Rose; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure in merito alla mancata concessione delle I attenuanti generiche e, in generale, alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, per entrambi gli aspetti, la particolare gravità dei fatti e la consistenza delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali, l'assenza di elementi positivi e di resipiscenza, i plurimi precedenti penali in uno alla valorizzata capacità a delinquere (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03