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Ordinanza — n. 16005/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTAU RAFFAELE nato a SASSARI il 23/10/1976 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pintau Raffaele; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancata dimostrazione dell'evasione sull'assunto o dell'erronea identificazione del ricorrente quale conducente dell'auto vista dalla vittima di atti persecutori 1 è declinato in fatto e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata dalla Corte di appello con puntuale analisi degli elementi (pagg. da 7 a 11) che avevano portato la donna a vedere in volto il soggetto che era a bordo di un'auto che neppure sapeva appartenesse al ricorrente; che la Corte territoriale ha apprezzato che la distanza tra la abitazione della donna ed il luogo degli arresti donniciliari fossero compatibilicon un tempestivo rientro in casa in tempo per farsi trovare all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: da 7 a 11) che avevano portato la donna a vedere in volto il soggetto che era a bordo di un'auto che neppure sapeva appartenesse al ricorrente; che la Corte territoriale ha apprezzato che la distanza tra la abitazione della donna ed il luogo degli arresti donniciliari fossero compatibilicon un tempestivo rientro in casa in tempo per farsi trovare all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione luogo del reato delitto di fuga identificazione credibile difetto di prova del nesso causale alibi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTAU RAFFAELE nato a SASSARI il 23/10/1976 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pintau Raffaele; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancata dimostrazione dell'evasione sull'assunto o dell'erronea identificazione del ricorrente quale conducente dell'auto vista dalla vittima di atti persecutori 1 è declinato in fatto e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata dalla Corte di appello con puntuale analisi degli elementi (pagg. da 7 a 11) che avevano portato la donna a vedere in volto il soggetto che era a bordo di un'auto che neppure sapeva appartenesse al ricorrente; che la Corte territoriale ha apprezzato che la distanza tra la abitazione della donna ed il luogo degli arresti donniciliari fossero compatibilicon un tempestivo rientro in casa in tempo per farsi trovare all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22