Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16002/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16002/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMARIA GIOVANNI nato a BARI il 01/11/1975 FACCILONGO MICHELE nato a BARI il 18/06/1970 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Giammaria Giovanni e Faccilongo Michele; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Faccilongo Michele è manifestamente infondato e indeducibile avendo la Corte territoriale correttamente rilevato come l'eventuale compressione ' della possibilità di rivolgere al teste, in controesame, ulteriori domande, non determinando inutilizzabilità delle dichiarazioni ma nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., doveva essere eccepita non oltre la chiusura dell'udienza, al contempo rilevando come, a conclusione del controesame del teste, la difesa avesse dichiarato di non avere "nessuna altra domanda" da formulare, senza altro eccepire; rilevato che il secondo motivo di Faccilongo è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha rilevato come all'identificazione del ricorrente si fosse giunti, non solo sottoponendo in visione alla persona offesa, guardia particolare giurata, i documenti di identità degli imputati (evenienza che non produce alcuna inutilizzabilità dell'atto di indagine atipico in concreto posto in essere), ma specie grazie all'attività investigativa che portava ad identificare i soggetti che erano a bordo del mezzo ripreso dalle telecamere capillarmente presenti sulla pubblica via; rilevato che il ricorso di Giammaria, in quanto privo di effettiva censura , risulta generico; che, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 181 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 181 cod. proc. pen., doveva essere eccepita non oltre la chiusura dell'udienza, al contempo rilevando come, a conclusione del controesame del teste, la difesa avesse dichiarato di non avere "nessuna altra domanda" da formulare, senza altro eccepire; rilevato che il secondo motivo di Faccilongo è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha rilevato come all'identificazione del ricorrente si fosse giunti, non solo sottoponendo in visione alla persona offesa, guardia particolare giurata, i documenti di identità degli imputati (evenienza che non produce alcuna inutilizzabilità dell'atto di indagine atipico in concreto posto in essere), ma specie grazie all'attività investigativa che portava ad identificare i soggetti che erano a bordo del mezzo ripreso dalle telecamere capillarmente presenti sulla pubblica via; rilevato che il ricorso di Giammaria, in quanto privo di effettiva censura , risulta generico; che, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di identificazione documenti d'identità protezione dei testimoni procedimento d'indagine formale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 181 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMARIA GIOVANNI nato a BARI il 01/11/1975 FACCILONGO MICHELE nato a BARI il 18/06/1970 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Giammaria Giovanni e Faccilongo Michele; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Faccilongo Michele è manifestamente infondato e indeducibile avendo la Corte territoriale correttamente rilevato come l'eventuale compressione ' della possibilità di rivolgere al teste, in controesame, ulteriori domande, non determinando inutilizzabilità delle dichiarazioni ma nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., doveva essere eccepita non oltre la chiusura dell'udienza, al contempo rilevando come, a conclusione del controesame del teste, la difesa avesse dichiarato di non avere "nessuna altra domanda" da formulare, senza altro eccepire; rilevato che il secondo motivo di Faccilongo è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha rilevato come all'identificazione del ricorrente si fosse giunti, non solo sottoponendo in visione alla persona offesa, guardia particolare giurata, i documenti di identità degli imputati (evenienza che non produce alcuna inutilizzabilità dell'atto di indagine atipico in concreto posto in essere), ma specie grazie all'attività investigativa che portava ad identificare i soggetti che erano a bordo del mezzo ripreso dalle telecamere capillarmente presenti sulla pubblica via; rilevato che il ricorso di Giammaria, in quanto privo di effettiva censura , risulta generico; che, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d