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Ordinanza — n. 15999/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to unauthorized removal from residence and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Marino's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion. Marino argued that his removal from his home was authorized by a surveillance tribunal order and that generic mitigating circumstances should apply based on his personality. The court rejected these claims, noting that the communication methods and timing differences proved the removal was unauthorized and integral to the crime, while also dismissing the request for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Unauthorized removal from residence constitutes evasion; generic mitigating circumstances based on personality are not applicable when the act is proven intentional and unauthorised.

Parole chiave

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criminal evasion unauthorized removal residence rights generic mitigating circumstances surveillance tribunal procedural inadmissibility Cassa delle ammende attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a CROTONE il 10/12/1975 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marino Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso/con cui si assume che l'allontanamento dall'abitazione fosse stato autorizzato dalla ordinanza del Tribunale di Sorveglianza/ è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le modalità attraverso cui era stata data comunicazione della necessità di andare in ospedale e la differenza di tempistica tra l'accesso al pronto soccorso ed il rientro in casa fossero strumentali all'allontanamento comunque non autorizzato dall'abitazione (v. pagg. da 4 a 7 sentenza impugnata) e deponessero per un non consentito allontanamento integrante il reato di evasione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo/ con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata in considerazione della personalità del ricorrente desunta da pregresse plurime condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2