Ordinanza — n. 15997/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARYF ABDERRAZZAK CUI 04WM84H nato il 03/07/1995 avverso la sentenza del 18/09/2023 dei TRIBUNALE di COMOclato-al.D.Li-so-a-1-1-e-parti; (., (2-1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daryf Abderrazzak; OSSERVA 1. Daryf Abderrazzak ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafef con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Daryf Abderrazzak ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafef con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARYF ABDERRAZZAK CUI 04WM84H nato il 03/07/1995 avverso la sentenza del 18/09/2023 dei TRIBUNALE di COMOclato-al.D.Li-so-a-1-1-e-parti; (., (2-1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daryf Abderrazzak; OSSERVA 1. Daryf Abderrazzak ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafef con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..
2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla "specifica e adeguata valutazione delle emergenze processuali".
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) che si limita a formulare generiche censure che richiamano non pertinenti principi di diritto espressi da questa Corte.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso