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Ordinanza — n. 15993/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15993/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ferdinando Geraci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato in relazione all'art. 7, comma 15 bis, codice della strada, per aver svolto senza autorizzazione attività di parcheggiatore o di guardiamacchine. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando dì essersi limitato ad effettuare dei gesti per agevolare le manovre di parcheggio.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7, comma 15 bis, codice della strada, per aver svolto senza autorizzazione attività di parcheggiatore o di guardiamacchine. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando dì essersi limitato ad effettuare dei gesti per agevolare le manovre di parcheggio.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito guida in stato di inattitudine infrazione molto grave infrazione privilegiata altri reati grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente profili concernenti il trattamento sanzionatorio e in particolare il diniego della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ferdinando Geraci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato in relazione all'art. 7, comma 15 bis, codice della strada, per aver svolto senza autorizzazione attività di parcheggiatore o di guardiamacchine. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando dì essersi limitato ad effettuare dei gesti per agevolare le manovre di parcheggio.

Le predette censure non sono state dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente profili concernenti il trattamento sanzionatorio e in particolare il diniego della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con il fatto oggetto della sentenza di condanna n.2870 del 06/05/2021 emessa dal Tribunale di Palermo. Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President