Cassation appeal dismissed due to unqualified lawyer's signature without special bar admission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by an attorney not admitted to practice before the supreme court. Although the appellant argued for liability and non-punishment, the procedural defect of lacking a qualified defender took precedence. Consequently, the court rejected the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if drafted by a lawyer not admitted to the special bar, regardless of whether the act appealed is an appeal or a cassation petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTORINO RAFFAELE nato a TERZIGNO il 02/08/1951 avverso la sentenza del 01/12/2017 del TRIBUNALE di GENOVAtiettrerv-vtsTrer~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Autorino Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato in relazione agli artt. 37, 96, 146 e 159 Digs.81/2008. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo di ricorso, mancata applicazione della causa di non punibilità dì cui all'art. 131 bis cod. pen..
Considerato che il ricorso è stato redatto dall'avv. Matteo Pasquinelli, difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione e che è necessaria la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 Ud. (dep. 29/04/2011 ) Rv. 249985 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente