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Ordinanza — n. 15988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits and lacks statutory grounds under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant concerned the evaluation of evidence and factual reconstruction, which are reserved for the trial court. The appellant argued that the lower court failed to prove the maturity of the cannabis plants or the potency of the seized marijuana, while also claiming a lack of punishability due to the drug's minor quantity. The court ruled that these issues do not fall within the closed list of admissible legal challenges in cassation and require a review of the substantive facts, which are bound by the reasoning of the second-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they concern the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, as these matters are exclusively within the jurisdiction of the court of first instance and are unreviewable unless the lower court's reasoning is logically or legally flawed.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence factual reconstruction closed list of grievances drug cultivation case cannabis possession cassation jurisdiction consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990
articolo 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso deduce mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI CLAUDIO PIERO nato a CABRAS il 01/01/1962 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pili Claudio Piero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Cagliari lo ha condannato in relazione all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, per aver coltivato 13 piante di canapa indiana e per aver detenuto 95 grammi di marijuana. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata dimostrata la capacità della piantagione di giungere a maturazione né l'efficacia drogante delle foglie in sequestro essiccate; non è stato neppure accertato il principio attivo e non si è considerato il mancato rinvenimento di piantine di dimensioni più piccole che avrebbero dimostrato l'esistenza di un ciclo di coltivazione non interrotto.

Con il secondo motivo di ricorso deduce mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le 13 piante di canapa indiana coltivate erano in stato avanzato di sviluppo vegetativo, essendo di altezza compresa tra i 40 e i 170 cm, regolarmente alimentate da irrigazione mediante un sistema stabile di bocchette idriche e contenevano un quantitatívo di sostanza stupefacente considerevole, pari a 500 grammi circa, oltre a grammi 95 di stupefacente detenuto a parte; il giudice di merito ha escluso la destinazione personale di tale stupefacente in ragione della natura altamente deperibile della sostanza stupefacente, nonché del ritrovamento di un bilancino di precisione e di ritagli circolari di cellophane e della somma pari a euro 600 custodita all'interno di un pacchetto di sigarette di cui, nell'immediatezza, l'imputato non ha saputo fornire alcuna giustificazione, non risultando credibile la tesi difensiva postuma resa in giudizio.

Anche le seconde doglianze esulano dal novero delle censure deducìbili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla potenziale continuità della produzione di stupefacente ricavabile dalla piantagione. 1 O kTh Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consi