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Ordinanza — n. 15984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal and factual reasons under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal and factual grounds supporting his request. The appellant merely requested the annulment of the lower court's decision without analyzing specific defects in the reasoning or citing particular legal provisions. Consequently, the court applied Article 591 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request, placing the burden of costs on the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific legal reasons procedural costs motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLOMO SERGIO nato il 29/07/1967 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Piccolomo Sergio ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la emessa dal Tribunale di Teramo. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'alt 581 comma 1 bis cod. proc. peri, affermando la specificità dell'atto di impugnazione.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della .;omma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside