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Ordinanza — n. 15983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds regarding plea and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope of review for a plea agreement case. The appellant challenged the lack of motivation regarding liability under the specific article, but the court noted that only issues concerning the parties' will to accept the plea, the prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible. Consequently, complaints about waived reasons or the assessment of acquittal conditions were rejected, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea agreement judgment is inadmissible if it concerns waived reasons or the assessment of acquittal conditions, and is limited to defects in the parties' will to accept the plea, the prosecutor's consent, or divergent pronouncements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement review limits waived reasons exclusion acquittal condition assessment procedural code provisions condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Il. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, Il. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANI MADDALENA nato a AVELLINO il 01/04/1982 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOJdet-e-e~-~~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maddalena Pagani ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.PR.309/1990. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, Il. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fervore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside