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Ordinanza — n. 15982/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Trotta's appeal against the Avellino court's penalty on request inadmissible. Trotta argued the lower court failed to declare acquittal and lacked motivation regarding his responsibility, but these grounds are not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to specific issues like the defendant's will or legal qualification, rendering Trotta's complaints legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against penalty on request are limited to specific grounds; appeals based on lack of motivation or responsibility are inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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penalty on request cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure lack of motivation legal qualification procedural costs azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art.
art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990
art. 129 cod. proc. pen
73 comma 5 d.P.R.309/1990 deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla omessa declaratoria di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 06/05/1987 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO4at~tr-311rg=ittiè, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ciucciù Antonio Santo Pio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Avellino lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990 deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla omessa declaratoria di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità. Si tratta di doglíanze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo il ricorrente posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre