Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation outside the numerus clausus of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the appellate court's factual assessment and evidence evaluation, which fall outside the limited grounds for cassation review. The appellant argued that the court failed to properly consider investigative records and reopen proceedings, but the court found these issues reserved for the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to specific legal grounds; challenges regarding the evaluation of evidence, factual reconstruction, and the necessity of reopening proceedings are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERINO' ANTONIO nato a GIOIOSA JONICA il 24/01/1956 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Antonio Jerinò ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 • d.P.R.309/1990 e 697 cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata acquisizione del verbale di indagini difensive, e alla mancata riapertura dell'attività istruttoria.
La censura è manifestamente infondata. La dogllianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 7, 8 e 9 della sentenza gravata, laddove ha affermato la completezza del compendio probatorio, dal quale si evince la piena disponibilità dei luoghi ove è stato rinvenuto lo stupefacente e le munizioni.
Al riguardo si ricorda che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez.1, n. 12928 del 07/11/2018 Ltd. (dep. 25/03/2019 ) Rv. 276318 - 02). Il giudice ha in particolare ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dall'imputato secondo cui la sostanza stupefacente fosse detenuta da due soggetti un tale Alessandro e tale Vincenzo, che circa due anni prima avevano lavorato presso la fattoria, affermando la contraddittorietà e scarsa rilevanza delle dichiarazioni rese da Giovanetto Alessandro ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., di cui è stato acquisito il verbale.
In proposito, il giudice ha richiamato l'ottimo stato di conservazione dello della sostanza stupefacente che rende poco credibile la tesi secondo cui la sostanza sia stata conservata per due anni all'interno della stufa elettrica, nonché la inverosimiglianza della tesi secondo cui tale cospicuo quantitativo di sostanza sia stata dimenticata senza mai essere rivendicata, nonché la incertezza nella identificazione di tali lavoratori. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla • declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della • Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere es