Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/03/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAcl6 erov.iee-a14e-pe44 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mazzaglia Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha emesso sentenza di condanna ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato dì cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., per il reato dì cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa traffico aggravato di cocaina sanzioni penali guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/03/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAcl6 erov.iee-a14e-pe44 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mazzaglia Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha emesso sentenza di condanna ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato dì cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre