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Ordinanza — n. 15970/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15970/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO SALVATORE nato a CATANIA il 19/10/1984 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAfate-~s~e-paizti4 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Indelicato Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15970/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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reati della legge sugli stupefacenti sanzioni penali abuso di sostanze riduzione della pena detenzione illecita recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO SALVATORE nato a CATANIA il 19/10/1984 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAfate-~s~e-paizti4 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Indelicato Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o cilia mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr