Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a judgment applying a penalty upon request, arguing a lack of reasoning regarding non-punishment. The court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, which were not raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty sentences upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE LUCIANO nato a CATANIA il 28/07/1990 avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA,tfetererav+se-a41~4i1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Luciano Piacente ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania con la quale è stato condannato per il reato di cui all'ad. 73 comma quinto, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'ad.129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'ad. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Il President:e Consigliere estens