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Ordinanza — n. 15962/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a penalty application on request, arguing a lack of reasoning regarding a non-prosecution decision. The court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds, which the appellant failed to raise.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general complaints about reasoning.

Parole chiave

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penalty application on request inadmissible cassation appeal limited grounds for appeal defect of reasoning non-prosecution decision spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990
dal Tribunale di Benevento con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma quarto, d.P.R.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA MATTEO nato a CERRETO SANNITA il 19/10/1995 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOefat&ek*A40-34eTrattir udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Matteo Ventura ricorre per Cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Benevento con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma quarto, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il