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Sentenza — n. 15961/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for tax fraud due to statute of limitations expiration before judgment. Statute of limitations expired before judgment, so conviction is void. Court annuls sentence because the crime was prescribed before the trial concluded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15961/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's conviction for tax fraud because the offense had expired under the statute of limitations before the judgment was rendered. The defendant argued the crime was prescribed in March 2021, while the trial court issued its verdict in March 2022 without addressing this defense. The court ruled that since the limitation period ended prior to the final decision, the criminal liability was extinguished, necessitating the annulment of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 157 comma 7 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription before the judgment is pronounced, the conviction must be annulled as the criminal liability no longer exists.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime tax fraud offense criminal liability extinction annulment of conviction pene condizionali pentito remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 comma 7 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 26633
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONFRONI CRISTIAN nato a CARRARA il 07/12/1988 avverso la sentenza del 24/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Monfroni Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale dì Massa lo ha condannato, ai sensi dell'art,444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice non ha considerato che il reato, risalente al 16 Marzo 2014, era estinto per intervenuta prescrizione al termine della pronuncia della sentenza, pronunciata in data 24 marzo 2022.

Al riguardo si osserva che Sez. U, n.18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 26633 ha affermato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione).

Nel caso in disamina, il reato è stato commesso dal 24/01/2014 al 16/03/2014. Il termine di prescrizione è dì sette anni e mezzo. Il reato si è quindi prescritto il 16/09/2021, antecedentemente alla sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in data 24/03/2022. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden