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Ordinanza — n. 15960/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing issues fall outside the admissible grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Caroleo and Francesca Furfaro inadmissible because their sole ground of complaint concerned the sentencing treatment rather than a procedural defect. The appellants argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the Court ruled that determinations regarding the severity of punishment are non-reviewable in cassation unless supported by adequate reasoning. Since the lower court provided a congruous and exhaustive justification for rejecting the mitigating factors based on the scale of the drug trafficking operation, the appeal was rejected and the appellants were ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals challenging the severity of the sentence or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation as they do not fall within the closed list of reviewable grounds, provided the first-instance judgment is adequately reasoned.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing review generic mitigating circumstances closed list of grounds non-reviewable in cassation traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti trasporti internazionali su strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
I ricorrenti deducono con unico motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 62 bis cod. pen
I ricorrenti deducono con unico motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROLEO DAVIDE nato a LOCRI il 01/12/1995 FURFARO FRANCESCA nato a REGGIO CALABRIA il 08/04/1998 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGLO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Francesca Furfaro e Davide Caroleo ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria li ha condannati in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti deducono con unico motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio.

I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato la congruità della pena determinata dal primo giudice, peraltro, individuata in misura prossima al minimo edittale.

In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n, 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ravvisato l'assenza di elementi positivi e favorevoli, evidenziando, al contrario l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, la rilevante percentuale di principio attivo e le modalità dell'azione, consistite nell'occultamento dello stupefacente del tipo cocaina del 131/peso di quasi 1 kg, in un'auto a noleggio, nel vano esistente tra la lamiera e il pannello di rivestimento in plastica al di sotto del finestrino posteriore sinistro, nonché la comprovata prassi di noleggiare autovetture al fine di effettuare piccoli viaggi, con invio contes ale, tramite chat, dell'esatta geolocalizzazione, elementi che attestano il non occasionale coinvolgimento degli imputati nell'attività di trasporto di sostanza stupefacente mediante le suddette modalità.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il