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Ordinanza — n. 15958/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained of non-acquittal without analyzing specific defects in the lower court's reasoning, rendering the arguments generic. Consequently, the court applied Article 591 to reject the appeal and ordered the appellant to bear all procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds, consisting only of generic complaints without analysis of the opposing party's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility generic grounds Code of Criminal Procedure lack of motivation procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRI MASSIMILIANO nato a ROMA il 14/11/1973 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Massimiliano Negri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare il mancato proscioglimento, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside