Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Cavataio inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations of Articles 116 and 114 of the Penal Code regarding recidivism, but the court found these arguments generic and failing to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 114, 116 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity by failing to critically analyze the arguments of the contested decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVATAIO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 14/01/1973 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ni\N
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimiliano Cavataio; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 116 e 114 cod. pen., nonché il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9