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Ordinanza — n. 15859/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing discretion regarding generic mitigating factors and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cosimo Caniglia and Antonio Mele inadmissible, ruling that the lower court correctly exercised its sentencing discretion. The court held that judges need not consider every favorable or unfavorable element but only require a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive ones. Furthermore, the specific calculation regarding recidivism was deemed legally sound and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeals are inadmissible because the lower court adequately justified its sentencing discretion by referencing decisive negative elements or the absence of positive ones, and the recidivism calculation was not arbitrary.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating factors recidivism calculation inadmissible appeals penal sentencing circostanze attenuanti mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi
13); che, dunque, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv.
Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro
Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA COSIMO nato a TARANTO il 31/05/1988 MELE ANTONIO nato a MANDURIA il 18/04/1994 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di Cosimo Caniglia e Antonio Mele; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Caniglia, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13); considerato che il ricorso del coimputato Mele, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto la Corte territoriale ha ampiamente giustificato l'esercizio della discrezionalità di merito attribuita dalla legge; che, invero, la graduazione della pena, sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si vedano, in particolare, pagg. 14 e 15); che, in relazione alle attenuanti generiche, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati, da tale valutazione, gli eventuali elementi positivi rilevabili agli atti ovvero dedotti dalla parte interessata, come avvenuto nella specie (si veda pag. 12); che, quanto alla recidiva, i giudici hanno ampiamente esplicitato le ragioni del riconoscimento della circostanza aggravante contestata, facendo corretta applicazione dei principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva deve essere intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si veda pag. 13); che, dunque, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860;

Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; che, in particolare, per quanto riguarda il motivo di ricorso proposto da Mele, si deve ribadire che "ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto" (Sez.2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm