Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Orefice Raffaele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal lacked specificity because it merely repeated arguments already rejected by the lower court without new legal grounds. Furthermore, the court refused to re-evaluate the facts, adhering to the principle that appellate courts cannot substitute their own assessment for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals lacking specificity or based on merit-based censure without new facts are inadmissible as they violate the principle of non-re-examination of acquired findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/06/1974 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Orefice Raffaele; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente